Che cosa è la mediazione civile
La mediazione è lo strumento alternativo della risoluzione delle controversie civili sorte tra due o più persone.
Prima di rivolgersi al Tribunale ordinario la parte può liberamente decidere di attivare il procedimento di mediazione.
In taluni casi espressamente indicati dal Legislatore, la parte deve necessariamente attivare il procedimento di mediazione prima di potersi rivolgere al Tribunale ordinario.La mediazione viene svolta alla presenza del mediatore “terzo” imparziale, che ha il compito specifico di ricercare un accordo amichevole fra le parti o formulare una proposta per la risoluzione della controversia.
Le parti in lite hanno l’opportunità, attraverso la mediazione, di tentare un componimento bonario con notevoli benefici sia economici che di tempo e con risultati che potrebbero soddisfare maggiormente le proprie esigenze od i propri desideri.
Le materie per le quali è obbligatorio attivare preliminarmente il procedimento di mediazione sono:
Il diritto reale di godimento per antonomasia è la proprietà, quelli di garanzia sono il pegno e l’ipoteca. Quelli su cosa altrui sono l’uso, l’usufrutto, enfiteusi, superficie, abitazione e servitù.
Economico
Celere
durare più di 3 mesi ed è svolta senza complesse formalità procedurali
Efficace
Semplice
Le parti hanno la possibilità di scegliere di comune accordo ed indicare il mediatore tra quelli accreditati presso l’organismo adito.
L’organismo fissa il primo incontro tra le parti, dinanzi al mediatore entro 15 giorni dal deposito della domanda. Le parti dovranno essere assistite dal proprio legale nel caso di mediazione obbligatoria.
L’organismo invia tempestiva comunicazione della domanda con la data del primo incontro all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione.
In caso di mancata partecipazione di una delle parti senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio.
La procedura di mediazione si svolge senza specifiche formalità.
Il mediatore accoglie le parti e gli eventuali avvocati chiarendo il suo ruolo di terzo imparziale e neutrale nonché le finalità e lo svolgimento del procedimento conciliativo.
Le parti espongono il fatto e le proprie richieste al mediatore sia congiuntamente che singolarmente ovvero in sessioni separate.
Le informazioni esposte al mediatore durante le sessioni private sono e rimangono confidenziali e non sono rivelate alla controparte salva autorizzazione sottoscritta.
Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti.
L’accordo sottoscritto è su istanza di parte omologato dal giudice del circondario dove ha sede l’organismo e acquista in tal modo efficacia esecutiva.
In caso di mancato accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione di propria iniziativa e/o su richiesta concorde di entrambe le parti.
La proposta è comunicata per iscritto alle parti, le quali hanno 7 giorni di tempo per accettarla o rifiutarla.
Il silenzio delle parti vale come rifiuto della proposta.
A seguito di fallimento della conciliazione, il mediatore forma processo verbale con o senza l’indicazione della proposta a seconda se essa sia stata formulata o meno.
Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgv. 4 marzo 2010 n. 28, ovvero nei casi in cui il tentativo di conciliazione sia obbligatorio, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione redigendo il verbale di mancata partecipazione e del mancato accordo, con successivo rilascio da parte dell’organismo, dell’attestato di conclusione del procedimento, utile ai fini dell’eventuale successivo giudizio da proporsi dinanzi il Tribunale competente.