AREACONCILIA ADR
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIAZIONE ARBITRATO MEDIAZIONE

CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è ispirato al Codice Europeo di condotta per i mediatori ed è una carta dei diritti e dei doveri che definisce la responsabilità etico-sociale dei mediatori che partecipano all’organizzazione dell’organismo e formalizza il complesso di regole etiche alle quali sono chiamati ad uniformarsi e che costituiscono gli imprescindibili valori etico-sociali sui quali si fonda l’Organismo.
Esso ha lo scopo di uniformare la condotta dei mediatori accreditati, alla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie, nonché dei principi e regole di cui al D. lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.
L’attività di mediazione deve essere svolta nel rispetto delle norme del presente Codice Etico che i mediatori sottoscrivono per accettazione al momento della loro iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’Organismo Areaconcilia ADR.
1. Il mediatore dovrà aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendole nell’identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti, operando in modo creativo per far si che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti.
2. Il mediatore deve essere in possesso dei titoli di cui al D. lgs, 28/2010, e D.M. n. 180 del 2010 e D.M. 145 del 2011, deve mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti nell’ambito del procedimento di mediazione.
3. Il mediatore all’atto della nomina per ogni caso assegnato dovrà verificare di essere dotato della preparazione e specifica competenza professionale relativa all’affare di mediazione affidatogli.
4. Il mediatore all’atto di assunzione per ciascun incarico dovrà sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza, di imparzialità e di neutralità di cui all’art. 14 comma 2 lettera a del D. lgs. n. 28/2010.
Indipendenza ovvero assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali o associativi) tra il mediatore e le parti, loro consulenti e loro parenti. Imparzialità ovvero assistenza delle parti equa, imparziale e non discriminatoria.
Neutralità ovvero assenza da parte del mediatore di qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti e di interesse circa l’esito del procedimento.
5. Il mediatore comunicherà qualsiasi circostanza contraria ai principi innanzi elencati e che emerga prima o durante la procedura ed in tal caso dovrà rifiutare la designazione e/o interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, salvo consenso scritto di tutte le parti.
6. Il mediatore designato non può rifiutarsi di svolgere la mediazione se non per giustificato motivo. In tal caso il mediatore comunica, per iscritto, sia al responsabile dell’Organismo sia alle parti qualsiasi interesse personale e/o economico connesso all’esito della procedura di Mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come implicante un conflitto di interessi sia reale che apparente.
In ogni caso il mediatore non può rifiutare per più di tre volte nel triennio l’incarico ricevuto pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco salva la sussistenza di giustificato motivo.
7. Il mediatore acconsente ad essere affiancato da uno o più mediatori auditori quale figura necessaria e funzionale all’aggiornamento continuo che l’Organismo di mediazione offre ai propri mediatori od ai mediatori provenienti da altri organismi che ne facciano richiesta.
Il mediatore auditore è tenuto anch’egli ai vincoli di segretezza e riservatezza di cui al presente codice etico nonché al regolamento dell’Organismo.
8. Il mediatore deve assicurarsi che prima dell’incontro di mediazione le parti abbiano compreso la natura e le finalità del procedimento di mediazione, il ruolo del mediatore, la facoltà di ogni parte di ritirarsi in ogni momento della procedura, gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
9. Il mediatore informa le parti che hanno la facoltà di farsi assistere da persone di fiducia (avvocati, commercialisti, consulenti od altri anche privi di competenze specifiche).
10. Il mediatore richiede sempre la presenza personale delle parti e, nei casi eccezionali in cui le parti non partecipino personalmente all’incontro, dovrà esigere l’esibizione dei poteri rappresentativi.
11. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l’obbligo di verificare con estrema attenzione l’esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa e di formulare una proposta nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010 e rispettive modificazioni ed integrazioni.
12. Il mediatore ha l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni che emergono dalla mediazione o che siano relative ad essa, ivi compresa la circostanza che la mediazione sia in corso, sia stata o sarà svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
13. Il mediatore è obbligato ad astenersi dall’accettare incarichi professionali in favore di ciascuna delle parti in procedimenti connessi con la lite che costituisce oggetto della procedura di mediazione od in altre procedure per un periodo di anni tre decorrenti dalla conclusione della procedura di mediazione.
14. La violazione anche di una soltanto delle regole e/o dei principi del presente codice etico comporterà la tempestiva revoca dell’incarico e la sospensione del mediatore dall’elenco dell’Organismo.